IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
  Visto  l'art.  106  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Visto  l'art.  9  della   decisione   2012/21/UE,   relativa   alle
compensazioni dei Servizi  di  interesse  economico  generale  (SIEG)
esentate da previa notifica alla Commissione europea; 
  Visto il punto 62 della comunicazione 2012/C  8/03,  relativa  alle
compensazioni SIEG soggette a previa notifica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche europee e, in  particolare,  l'art.
45-bis, introdotto dall'art. 15 della legge 29 luglio 2015,  n.  115,
il quale  prevede  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e  informazione
alla  Commissione  europea  derivanti  da  disposizioni   dell'Unione
europea in  materia  di  SIEG,  ivi  inclusa  la  predisposizione  di
relazioni periodiche da trasmettere alla Commissione europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2015, recante la delega  di  funzioni  al  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  prof.  Claudio  De
Vincenti; 
  Considerata la necessita' di definire le  modalita'  attuative  del
citato art. 45-bis al fine  di  consentire  al  Dipartimento  per  le
politiche europee di  assicurare  la  trasmissione  alla  Commissione
europea delle relazioni biennali riguardanti  le  compensazioni  SIEG
redatte dalle amministrazioni centrali di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modalita' operative per la redazione 
                     delle relazioni periodiche 
 
  1. Ogni due anni, a decorrere dal 2016, entro la data del 31 marzo,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province  e
i comuni trasmettono alle  amministrazioni  centrali  competenti  per
settore i dati relativi alle compensazioni SIEG concesse alle imprese
incaricate  della  gestione  dei  servizi  di   interesse   economico
generale, distinguendo tra  compensazioni  esentate  e  compensazioni
soggette alla preventiva notifica alla Commissione europea. 
  2. Le amministrazioni centrali  competenti  per  settore  redigono,
sulla base dei dati di cui al comma 1, le  relazioni  di  competenza,
nelle quali sono indicate tutte le compensazioni concesse  a  livello
statale, regionale, provinciale  e  comunale,  soggette  alla  previa
notifica alla Commissione o in regime di esenzione, e le  trasmettono
al Dipartimento per le politiche europee ogni due anni,  a  decorrere
dal 2016, entro la data del 2 maggio. 
  3. Il Dipartimento per le politiche europee, con cadenza  biennale,
a decorrere dal 2016, entro il 30 giugno, trasmette alla  Commissione
europea  una  relazione  per  le  compensazioni  SIEG  in  regime  di
esenzione, ed una relazione per le compensazioni SIEG  soggette  alla
previa notifica alla Commissione europea. 
  4. I dati di cui ai commi 1,  2  e  3  sono  elaborati  secondo  il
modello del 25 febbraio 2013 fornito dalla Commissione europea o come
modificato e integrato  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  5. La relazione biennale del 2016 si riferisce al periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015.